Statuto

Associazione Astrofili Galileo Galilei

Art. 1 Costituzione

E’ costituita l’Associazione Astrofili “Galileo Galilei’ con sede in Pisa.
E’ una libera Associazione, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 Finalità

L ‘Associazione si propone di sviluppare l’attività amatoriale per lo studio e la divulgazione dell’astronomia mediante iniziative di carattere culturale e pratico, senza fini di lucro, al di sopra delle convinzioni filosofiche, politiche e religiose.

Art. 3 Soci

Può essere socio dell’Associazione qualsiasi persona, ente pubblico o privato che accetti pubblicamente le finalità e le regole contenute nel presente statuto e venga accettato dall’Associazione.
I soci sono tenuti a versare una quota annua fissata dall’Associazione.
Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.
Si decade da Socio per recesso, esclusione e morosità.
II recesso deve essere notificato per iscritto al Presidente dell’Associazione.
L’esclusione opera quando il Socio, resosi responsabile di gravi manchevolezze, viene dichiarato decaduto con delibera motivata dal Consiglio Esecutivo e successiva ratifica dell’Assemblea.
La morosità opera quando il Socio rimane insolvente oltre il termine fissato dal Consiglio Esecutivo.
La decadenza non dispensa da debiti e non dà diritto sul Patrimonio Sociale.

Art. 4 Organi

Gli organi dell’Associazione sono: 

  • l’Assemblea
  • la Presidenza
  • il consiglio Esecutivo

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Ärt. 5 L'Assemblea

L ‘ Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
La Rappresentanza di Enti soci è limitata ad un solo nominativo ed è regolamentata da apposite norme.
L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno entro il mese di febbraio per approvare il rendiconto e deliberare le attività future; è tenuta in applicazione dello statuto, ad emanare ed eventualmente aggiornare un regolamento sociale ed a provvedere alle designazioni elettive.
Tutti i Soci hanno diritto di voto, mentre possono essere eletti alle cariche sociali solo i Soci maggiorenni.
Per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, del Regolamento Sociale e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni.
II diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
L’Assemblea viene ordinariamente convocata dal Presidente per gli adempimenti previsti o qualora Io ritenga opportuno.
Viene convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente, di due membri del Consiglio Esecutivo o di un quinto dei Soci.

Art. 6 Deliberazioni

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese di norma a maggioranza relativa dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci in prima convocazione; in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Per modificare lo Statuto e rimuovere dalle cariche sociali è sempre necessaria la presenza della metà più uno dei Soci e la maggioranza dei due terzi, per approvare e modificare il regolamento sociale è richiesta la maggioranza assoluta.
L’Assemblea opera a votazione palese, salvo che per le designazioni elettive e le questioni attinenti alle persone per le quali è richiesto il voto segreto.

Art. 7 La Presidenza

Il Presidente è eletto dall ‘ Assemblea fra i Soci, rappresenta legalmente l’Associazione e resta in carica tre anni.
Per la sua elezione è richiesta in prima votazione la maggioranza di due terzi, in seconda la maggioranza assoluta, successivamente quella relativa.

Art. 8 Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di sei Consiglieri eletti dall’Assemblea fra i Soci, con un mandato di tre anni.
Nella prima seduta che segue alla sua elezione, il Consiglio Esecutivo provvede a nominare fra i Consiglieri un Segretario chiamato a curare gli aspetti amministrativi inerenti l’attività svolta dall’Associazione.
Il Consiglio Esecutivo opera nell’ambito delle competenze stabilite dal regolamento sociale e risponde all’Assemblea delle sue decisioni; si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un suo membro; prende le sue decisioni con la maggioranza dei Consiglieri presenti .

Art. 9 Convocazioni

Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate per iscritto almeno sette giorni prima della riunione e contenere data, luogo e ordine del giorno; quelle in via straordinaria possono essere effettute, nella stessa forma, almeno tre giorni prima della riunione.
In casi di estrema necessità l’Assemblea può riunirsi immediatamente purché sia presente almeno la metà più uno dei Soci.
Il consiglio Esecutivo può riunirsi con semplice convocazione verbale.

Art. 10 Proventi e Patrimonio

Costituiscono proventi dell’Associazione le quote dei Soci, lasciti, donazioni, finanziamenti ed ogni altra entrata.
E’ patrimonio dell’Associazione quanto elencato nell ‘ inventario sociale, nonché tutto ciò che è vincolato all’uso sociale stesso.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione 0 la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La cassa dell’Associazione è tenuta a cura del Presidente o del Segretario.
Apposite norme regolano le modalità di prelievo e di utilizzo dei fondi.

Art. 11 Bilancio

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Presidente e il Segretario devono redigere il bilancio consuntivo e preventivo.
I suddetti bilanci devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

Art. 12 Libri Sociali

Costituiscono libri dell’Associazione tenuti a cura del Presidente e del Segretario:
a) l’elenco dei Soci con il loro recapito e la carica sociale eventualmente ricoperta;
b) lo Statuto ed il Regolmento
c) i verbali delle Assemblee e delle decisioni del Consiglio Esecutivo;
d) il libro di cassa con la situazione economica aggiornata e riepilogo annuale;
e) libro degli inventari

Art. 13 Sciogliænto e liquidazione

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge .

Art. 14 Norme Generali

Per quanto non specificato nello Statuto e nel Regolamento Sociale si applicano le norme del Codice Civile.